Art. 8
[2]I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto di chiederne all'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno: in Roma e nelle citta' di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona, Venezia.
[3]Pero', fino a nuova disposizione legislativa, e finche' rimanga sospeso l'obbligo del cambio dei biglietti a debito dello Stato in valuta metallica, il baratto dei biglietti degli Istituti di emissione potra' aver luogo in biglietti di Stato o in ispecie metalliche.
[4]In quest'ultimo caso gli istituti medesimi avranno facolta' di esigere dal portatore dei rispettivi biglietti il pagamento del prezzo del cambio delle specie metalliche, secondo la quotazione del giorno nella Borsa piu' vicina.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva