Art. 119
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[1](Art. 13, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Le cambiali sull'estero che gli Istituti di emissione considerano come riserva, ai sensi dell'art. 11, devono essere verificate, a brevi periodi, dall'Ispettorato generale, per accertarne il valore e per constatare che abbiano i requisiti indicati nel R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627.
[3]Lo stesso decreto fissa le norme per il riscontro dei depositi in conto corrente all'estero da computarsi come riserva a' termini del detto art. 11.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva