Art. 13

[1](Art. 10 e 15, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 27 dicembre 1903, n. 499 - Art. 19, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Il Banco di Napoli, oltre il 15 per cento di cui all'art. 11, ha facolta' d'impiegare sino a 14 milioni delle sue scorte metalliche in buoni del tesoro di Stati stranieri, pagabili in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione latina, o in cambiali e conti correnti all'estero pagabili nelle valute medesime, subordinatamente al riscatto graduale delle specie d'oro passate al tesoro in cambio della emissione dei biglietti di Stato ai termini dell'articolo precedente, e per una somma non eccedente una meta' delle specie medesime annualmente svincolate.

[3]Il Governo, quando lo esigano le condizioni del mercato monetario e lo consentano le condizioni del bilancio dello Stato, potra' sospendere tale facolta' di investimento delle scorte metalliche del Banco, o potra' ridurne la somma, a condizione di compensare l'Istituto, per la diminuzione degli utili che ne derivera', con un abbuono corrispondente nell'ammontare annuale della tassa di circolazione. Siffatto abbuono non potra' eccedere, in nessun caso, la somma di L. 350,000.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art13 · fonte su Normattiva