Art. 125
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[1](Art. 20, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Il direttore dell'Istituto, o chi ne fa le veci, e i funzionari che non dipendono sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e a rendere ostensibili tutti i libri o i documenti richiesti dagli ufficiali dello Stato, incaricati delle ispezioni. Il direttore, o chi ne fa le veci, puo' far intervenire all'ispezione il capo di quei servizi ai quali si riferisce l'ispezione o la verifica in corso.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva