Art. 20
[1](Art. 13, legge 7 luglio 1905, n. 350 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).
[2]E' soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva di cui all'art. 11. Non e' soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale o da oro in verghe esistenti in cassa, a sensi del primo comma dell'art. 7.
[4]La misura della tassa sulla circolazione normale e' per i tre istituti di emissione di un decimo per cento all'anno.
[5]A partire dal 1° gennaio 1909 sara' abbonata al Banco di Napoli la tassa di circolazione sopra una somma di biglietti propri uguale all'ammontare del conto corrente coll'azienda fondiaria chiuso il 31 dicembre 1896, ridotto degli accantonamenti contemplati dall'articolo 87.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva