Art. 128
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[1](Art. 23, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Quando dalle ispezioni ordinarie e straordinarie e dalle verifiche speciali risultino le infrazioni considerate negli articoli 21, 62 e 137, gli ufficiali incaricati di tali ispezioni e verifiche devono compilare apposito processo verbale e trasmetterlo immediatamente al ministro del tesoro, il quale promuovera' i provvedimenti indicati in quegli articoli.
[3]Qualora risultino fatti aventi carattere di reato, gli ufficiali non daranno denunzia all'autorita' giudiziaria e immediata notizia al ministro predetto.
Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva