Art. 130

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[1](Art. 25, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]Non piu' tardi del mese di maggio di ciascun anno il ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione particolareggiata e documentata sull'andamento degli Istituti di emissione e della circolazione di Stato e bancaria durante l'anno solare antecedente.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 14 marzo 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art130 · fonte su Normattiva