Art. 25

[1](Art. 30 legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 11, legge 3 marzo 1893, n. 47).

[2]((La somma totale delle anticipazioni che gli Istituti di emissione debbono fare al tesoro e' fissata in 155 milioni, cosi' ripartita:

[3]Banca d'Italia L. 115.000.000.

[4]Banco di Napoli L. 30.000.000.

[5]Banco di Sicilia L. 10.000.000)).

[6]L'interesse dovuto dal tesoro per le dette anticipazioni e' ragguagliato alla ragione di L. 1.50 per cento al netto di ogni imposta.

Testo vigente dal 30 ottobre 1912, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art25 · fonte su Normattiva