Art. 139
[1](Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva