Art. 139

[1](Art. 20, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o di ispezione degli Istituti di emissione affermi il falso o nasconda il vero, allo scopo indicato nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art139 · fonte su Normattiva