Art. 140
[1](Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]Chiunque effettua l'emissione di biglietti di Banca, che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'art. 4, o rimette in circolazione biglietti di Banca, che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva