Art. 141
[1](Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).
[2]Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva