Art. 141

[1](Art. 30, legge 30 aprile 1874, n. 1920).

[2]Gli enti morali e le Associazioni non compresi in questa legge, e gli individui che emettessero biglietti od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore a vista, saranno soggetti ad una multa in somma eguale all'ammontare dei biglietti od altri titoli emessi.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art141 · fonte su Normattiva