Art. 144

[1](Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290).

[2]La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Societa' pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art144 · fonte su Normattiva