Art. 44

[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Articoli 3 e 12, allegato T alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 1, legge 7 luglio 1901, n. 334).

[2]Il Banco di Napoli potra' continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pieta'.

[3]La Cassa di risparmio del Banco di Napoli ha un patrimonio suo proprio, distinto da quello del Banco, e sopra di esso i creditori del Banco non possono mai avere alcuna ragione.

[4]Il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni della Cassa di fronte ai terzi.

[5]La Cassa e' amministrata dal direttore generale del Banco, valendosi degli uffici e dei funzionari del Banco.

[6]Il Banco puo' tenere in conto corrente fruttifero, ad una ragione d'interesse non inferiore alla meta' dell'interesse pagato dalla Cassa al pubblico, una somma non mai superiore ad un quinto della totalita' delle attivita' della Cassa.

[7]La Cassa e' autorizzata ad impiegare, gradatamente, due decimi dei suoi depositi in operazioni di credito agrario nelle Provincie meridionali e in Sardegna, in conformita' alla legge 7 luglio 1901, n. 334, e al regolamento per l'esecuzione di essa (1) e a fare le altre operazioni cui sia autorizzata da leggi speciali.

[8]Ogni altra attivita' della Cassa deve essere impiegata, esclusivamente in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

[9]------------------- (1) Regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1904, n. 536.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art44 · fonte su Normattiva