Art. 144
[1](Art. 5, legge 7 luglio 1902, n. 290).
[2]La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati a consentire alla Societa' pel risanamento di Napoli anticipazioni temporanee garantite a norma di legge, fruttifere dell'interesse di 3.50 per cento, sino a concorrenza di una somma complessiva non eccedente il valore realizzabile dei reliquati provenienti dall'esecuzione dell'opera pubblica e destinati a contribuire per 7 milioni al compimento dell'opera stessa.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva