Art. 37

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[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).

[2]La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non puo' superare il terzo della ragione dello sconto.

[3]Il ministro del tesoro ha facolta' di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 25 novembre 1914 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art37 · fonte su Normattiva