Art. 37

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 1914 al 14 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 12, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 15 luglio 1909, n. 492).

[2]La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non puo' superare il terzo della ragione dello sconto.

[3]Il ministro del tesoro ha facolta' di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondere sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il Regio Decreto 23 novembre 1914, n. 1284, convertito senza modificazioni dalla L. 30 aprile 1916, n. 528, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, non saranno applicate le limitazioni contenute negli articoli 36 e 37 della legge (testo unico) sugli Istituti di emissione 28 aprile 1910, n. 204, riguardante i depositi in conto corrente fruttifero; e il saggio dell'interesse su tali depositi sara' determinato con decreto del ministro del tesoro, sentiti gli Istituti di emissione".

Testo vigente dal 25 novembre 1914 al 14 marzo 1998 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art37 · fonte su Normattiva