Art. 38

[1](Art. 7, allegato I alla legge 22 luglio 1894, n. 339).

[2]Sino a nuova disposizione gli Istituti di emissione hanno l'obbligo di rilasciare certificati nominativi per pagamento di dazi d'importazione.

[3]Questi certificati sono rilasciati a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio, determinato prendendo per base la media dei prezzi fatti pei cambi sull'estero nelle Borse di Genova, Milano, Napoli e Roma nel giorno antecedente a quello nel quale i certificati medesimi sono rilasciati.

[4]I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione, risultanti dalle disposizioni del presente articolo, sono regolati da speciale convenzione, approvata con decreto Reale (1).

[5]Le dogane accettano i detti certificati in pagamento di dazi di importazione come valuta metallica, purche' siano versati entro 10 giorni da quello della rispettiva emissione.

[6]-------------------- (1) Reale decreto 11 luglio 1895, n. 416.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art38 · fonte su Normattiva