Art. 5

[1](Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.

[3]--------------- (1) R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col R. decreto 7 marzo 1897, n. 73.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art5 · fonte su Normattiva