Art. 5
[1](Art. 11, comma 2, legge 10 agosto 1893, n. 449).
[2]I paghero', i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutti gli stabilimenti di ciascun Istituto devono essere nominativi.
[3]--------------- (1) R. decreto 30 ottobre 1836, n. 508, modificato col R. decreto 7 marzo 1897, n. 73.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva