Art. 50
[1](Art. 5, legge 29 marzo 1906, n. 100).
[2]La gestione della Cassa di risparmio e' separata da quella del Banco. Sino a quando la Cassa di risparmio non avra' formato con gli utili annuali un patrimonio proprio nella misura di un decimo almeno dei depositi, il Banco garantisce con l'intero suo patrimonio tutte le obbligazioni di essa di fronte ai terzi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva