Art. 55
[1](Art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
[2]Il Banco di Sicilia fa gratuitamente il servizio di cassa al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.
[3]Sulle giacenze di cassa di spettanza del Consorzio, l'interesse e' uguale a quello che il Banco corrisponde sui depositi a risparmio in conto corrente fruttifero.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva