Art. 24

[1](Art. 13, legge 10 agosto 1893, n. 419 - Art. 7, all. B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, all. C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 4, legge 31 dicembre 1907, n. 804 - Art. 5, convenzione 29 novembre 1908, gia' citati).

[2]Per la Banca d'Italia, negli anni dal 1909 a tutto il 1923, sara' prelevato il 5 per cento degli utili netti dell'esercizio allo scopo di assegnare la somma corrispondente al Fondo pensioni di cui nell'art. 1 della convenzione stipulata il 29 novembre 1908 fra la Banca medesima e il Governo, e negli anni 1914-1923 sara' prelevata, allo stesso scopo e dagli stessi utili netti, prima del riparto, un'annualita' costante di L. 750,000.

[3]Entro l'anno 1923, d'accordo fra il R. tesoro e l'amministrazione della Banca, saranno prese le disposizioni necessarie per assicurare il servizio delle pensioni agli iscritti presso le casse dei cessati Istituti dal 1924 in poi; se vi sara' un avanzo finale, questo passera', a suo tempo, fra gli utili dell'Istituto.

[4]I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facolta' di assegnare ogni anno, per fini comprovati di pubblica utilita' e beneficenza, una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

[5]Il Banco di Sicilia e' autorizzato a destinare a favore dell'istruzione agraria in Sicilia un decimo degli utili netti del suo credito agrario e due centesimi di quelli dell'azienda bancaria.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art24 · fonte su Normattiva