Art. 69
[2]La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva