Art. 69

[1](Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]La Banca d'Italia iniziera' e proseguira' a sue spese tutte le azioni di responsabilita' contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art69 · fonte su Normattiva