Art. 65

[1](Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, gia' citata - Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486).

[2]La liquidazione della Banca romana e' assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo.

[3]Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana e' di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1891, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio.

[4]Lo Stato e' liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorche' superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'articolo 67.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art65 · fonte su Normattiva