Art. 93
[2]L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformita' dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituira' un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva