Art. 93

[1](Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]L'ammontare del debito dipendente dalle semestralita' arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformita' dell'articolo 71 e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituira' un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art93 · fonte su Normattiva