Art. 94
[2]Nessuna tassa sara' dovuta all'Erario per gli atti e per i contratti di trasformazione dei mutui attuali, pei relativi annotamenti ipotecari, per gli atti e per i contratti di sistemazione del debito, e per l'ipoteca a maggior garanzia di cui nei due articoli precedenti.
[3]I crediti fondiari degli Istituti di emissione non percepiranno in verun caso i compensi stabiliti nell'art. 3 della legge 4 giugno 1896, n. 183 (1), per effetto della trasformazione del mutuo antico.
[4]Parimente, in applicazione dell'art. 3, ultimo capoverso, della stessa legge 4 giugno 1896, nessun diritto sara' dovuto all'erario.
[5]------------------- (1) Modificato dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva