Art. 92
[2]Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori.
[3]Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformita' dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.
[4]L'ipoteca a maggiore garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva