Art. 92

[1](Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]Non sara' di ostacolo alla trasformazione degli attuali mutui, in conformita' alle disposizioni dei due capi precedenti, l'esistenza di un debito a carico dei mutuatari per semestralita' arretrate, interessi di mora, spese giudiziarie ed altri accessori.

[3]Per la sistemazione e per il pagamento di tale debito e della somma anticipata in conformita' dell'art. 71, i Crediti fondiari stabiliranno le cautele che, nel loro interesse, dovranno essere osservate, e potranno anche richiedere un'ipoteca a maggiore garanzia.

[4]L'ipoteca a maggiore garanzia, che verra' consentita dal mutuatario, dovra' avere grado immediatamente posteriore all'ipoteca originaria od almeno un grado utile a giudizio del Credito fondiario.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art92 · fonte su Normattiva