Art. 97
[2]Per i mutui da trasformare non superiori a L. 20,000, s'intenderanno compresi nell'abbonamento indicato nell'art. 95 del presente testo unico tutte le tasse di bollo dovute per i certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni e relative domande, ed in generale per tutti gli atti e documenti che, sopra diretta richiesta dei Crediti fondiari, siano, con le norme e cautele da stabilirsi nel regolamento, rilasciati dai competenti uffici pubblici e da notai, con lo scopo di istruire e documentare le domande per la trasformazione dei mutui stessi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva