Art. 19
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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).
[2]In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di 55 anni.
Testo vigente dal 3 luglio 1907 al 26 aprile 1908 · versione 0 su Normattiva