Art. 19

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[1](Art. 6, legge 30 dicembre 1906, n. 685).

[2]In via d'eccezione, gli operai addetti alle miniere, agli alti forni, ai forni delle vetrerie e delle fonderie, alle caldaie a vapore, ai servizi ferroviari contemplati dall'art. 21 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e a quelle altre industrie che saranno in seguito indicate con decreto Reale, possono ottenere la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di 55 anni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 5 marzo 1908, n. 118

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Il Regio Decreto 5 marzo 1908, n. 118 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Alle categorie di operai che possono, in via d'eccezione, ottenere dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai, la chiusura e liquidazione del conto individuale all'eta' di cinquantacinque anni e che sono specificate nell'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa stessa, sono aggiunte le seguenti: Pompieri, guardie daziarie e guardie urbane e rurali dipendenti dai Comuni o dalle Provincie; infermieri dei manicomi e degli ospedali".

Testo vigente dal 26 aprile 1908 al 22 novembre 1908 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;376~art19 · fonte su Normattiva