Art. 2

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[1](Art. 2 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.

[3]Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.

[4]A deroga di quanto e' disposto nella prima parta dell'art. 224 del Codice di commercio, i soci delle Societa' cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

[5]Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo poi soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

[6]Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiuto le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino delle Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art2 · fonte su Normattiva