Art. 2
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[1](Art. 2 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]I prestiti alle Societa' cooperative, di cui nell'art. 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprieta' delle case.
[3]Le Societa' devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attivita' assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai.
[5]Alle Societa' predette puo' essere annessa una sezione speciale di consumo poi soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilita' distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.
[6]Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Societa' cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiuto le formalita' prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblichera' nel Bollettino delle Societa' per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa.
[7]Puo' il Ministero, sentita la Commissione centrale per le case popolari od economiche, qualora le Societa' costituende non risultino basate su sincere basi cooperative, rifiutare il riconoscimento legale e negare la pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale delle Societa' per azioni.
[8]Sempre in seguito a parere della predetta Commissione puo' il Ministero privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle cooperative per case popolari o economiche che funzionano irregolarmente in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed alle proprie norme statutarie.
[9]((Uguali provvedimenti possono essere presi nei riguardi delle Sezioni per case popolari costituito da Societa' di mutuo soccorso)).
Testo vigente dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva