Art. 20
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[1](Art. 13 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]I Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per utilita' pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento. ((Tale facolta' e' estesa a tutte le classi di Comuni)).
[3]((I Comuni al disotto dei diecimila abitanti, che non siano dotati di piano regolatore e di ampliamento, sono autorizzati a valersi del diritto di espropriazione secondo le norme stabilite dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 289, per i terreni necessari alla costruzione di case popolari, ma dovranno dimostrare che si e' provveduto ai criteri di decoro, di igiene e di viabilita' che sono richiesti nell'allestimento dei piani di ampliamento. Potranno servirsi della stessa facolta' anche i Comuni che superano i diecimila abitanti, ma limitatamente alle frazioni e borgate inferiori ai mille abitanti)).
[4]Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.
[5]I termini stabiliti dalla legge predetta per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.
[6]Le indennita' di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.
[7]((Nelle Provincie in cui, per la natura del catasto che in esse vige, non e' possibile provvedere a norma degli articoli citati si provvedera' con norme speciali determinate dal regolamento)).
[8]Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati con le norme di procedura in vigore dal giorno 11 gennaio 1908 potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.
[9]Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.
[10]Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sara' assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.
[11]Saranno di preferenza liberati dalle servitu' militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge.
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919 · versione 4 su Normattiva