Art. 20

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[1](Art. 13 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]I Comuni nei quali sia riconosciuta la necessita' di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulla espropriazione per utilita' pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento. ((I Comuni possono ottenere la facolta' di espropriare, per conto proprio o a richiesta degli Istituti autonomi di case popolari o economiche, terreni ed immobili accorrenti per la costruzione di case nonche' abitazioni di proprieta' privata che si trovino in deficienti condizioni igieniche, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere al loro risanamento od alla loro miglioria, nel termine fissato)).

[3]((Puo' essere anche concessa ai Comuni la facolta' di occupare temporaneamente cave, fornaci o terreni di cui l'esercizio e l'uso, per razioni di ubicazione e di convenienza economica, siano ritenuti necessari per agevolare le costruzioni degli enti sopraindicati)).

[4]((Per le espropriazioni o per le occupazioni temporanee si applicano le rispettive disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con le facilitazioni di procedura stabilite dall'art. 5 (ultimi due comma) dei R. decreto 22 settembre 1914, n. 1033, salvo che l'approvazione dei progetti e le decisioni sulle opposizioni e sui reclami sono domandati al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro)).

[5]((L'indennita' di espropriazione sara' fissata nella misura stabilita dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli)).

[6]((Per la indennita' di occupazione temporanea si applicano gli articoli 56 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359)).

[7]Per la esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'articolo 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

[8]I termini stabiliti dalla legge predetta per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

[9]Le indennita' di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della citta' di Napoli.

[10]Nelle Provincie in cui, per la natura del catasto che in esse vige, non e' possibile provvedere a norma degli articoli citati si provvedera' con norme speciali determinate dal regolamento.

[11]Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati con le norme di procedura in vigore dal giorno 11 gennaio 1908 potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.

[12]Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

[13]Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sara' assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

[14]Saranno di preferenza liberati dalle servitu' militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge.

Testo vigente dal 20 luglio 1919 al 30 giugno 2002 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art20 · fonte su Normattiva