Art. 21

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[1](Art. 14 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Stabilita col piano regolatore la delimitazione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Societa' e degli Istituti indicati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art21 · fonte su Normattiva