Art. 21
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[1](Art. 14 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]((Sulle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Societa', degli Istituti e dei privati contemplati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condotture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per la illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico)).
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva