Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919. Leggi il testo vigente →
[1]In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sara' costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche.
[2]Costituito il Comitato locale, il sindaco ne dara' partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, e altresi' chi e' stato eletto presidente.
[3]Il prefetto ne dara' comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.
[4]Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custoditi nell'archivio comunale, ed il Comune dara' al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.
[5]Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva