Art. 31

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[1]((In ogni Provincia sara' costituito a cura del prefetto un Comitato per le case popolari composto di rappresentanti dei Comuni, degli Istituti autonomi e delle Societa' per case popolari o economiche, nonche' degli Istituti mutuanti e delle Camere di lavoro)).

[2]((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 23 MARZO 1919, N. 455, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 7 FEBBRAIO 1926, N. 253)).

[3]Il prefetto ne dara' comunicazione al ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvedera' all'annunzio da dare nella Gazzetta ufficiale del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorita' e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godra' della franchigia postale.

[4]((I Comitati provinciali sono istituiti presso gli Istituti per le case popolari del capoluogo e si possono valere dei loro uffici tecnici e di segreteria)).

[5]Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge.

Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art31 · fonte su Normattiva