Art. 33
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Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite nell'art. 18, le amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.
Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 5 aprile 1919 · versione 0 su Normattiva