Art. 33
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[1]((Nei Comuni ove si costruiscono case popolari o economiche possono essere istituiti Comitati locali con le funzioni di cui agli articoli precedenti)).
[2]Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite nell'art. 18, le amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva