Art. 7

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[1](Art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 7 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Societa' cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie, stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Societa' indicate nell'art. 1, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Societa' stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestiti, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.

[3]Pero' per le Societa' per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Societa' e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire.

[4]Sono parimente ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

[5]La tassa di registro, pagata dalle Societa' predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, e' ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sara' rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

[6]Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovra' essere chiesto dalla Societa' nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1°, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel secondo capoverso del presento articolo.

Testo vigente dal 4 aprile 1908 al 20 febbraio 1917 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art7 · fonte su Normattiva