Art. 7
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[1](Art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254, e art. 7 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
[2]Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C), e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Societa' cooperative, sono ridotte al quarto di quelle ordinarie, stabilite dalle vigenti leggi, le tasse di registro e di negoziazione sugli atti costitutivi e modificativi delle Societa' indicate nell'art. 1, sulle delegazioni per la rappresentanza nelle assemblee sociali, sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Societa' stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestiti, e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni di ogni specie.
[3]Pero' per le Societa' per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro, si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Societa' e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire. 1
[4]((Sono parimenti ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro per gli atti di acquisto, di locazione e di trasferimento delle case popolari o economiche; quelle sui contratti di lavori per costruzione e manutenzione delle dette case, quelle sui contratti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.
[5]A parziale deroga dell'art. 8 della legge (testo unico, 20 maggio 1897, n. 217 sulle tasse di registro, la tassa di registro sugli atti di locazione e' pagata nella misura di un quarto, senza computare per una lira intera la frazione minore di una lira)).
[6]((Sono anche ridotti al quarto i diritti erariali di abbonamento di cui nell'art. 27 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, per le tasse di qualunque specie dovute sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario sia originariamente, sia in sostituzione di precedenti mutui ipotecari per case popolari o economiche.
[7]E' altresi' ridotta al quarto la tassa di concessione governativa)).
[8]La tassa di registro, pagata dalle Societa' predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, e' ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate siano costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sara' rimborsata la eccedenza della tassa pagata.
[9]Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovra' essere chiesto dalla Societa' nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1°, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nel secondo capoverso del presento articolo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102
1Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 della legge 27 febbraio 1908, n. 89, e' esteso a dodici mesi dopo la pubblicazione della pace per quelle Societa' il cui decennio di esenzione scada durante il tempo della guerra".
Testo vigente dal 5 aprile 1919 al 29 novembre 1921 · versione 4 su Normattiva