Art. 11
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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 9 e 10 - Legge 29 aprile 1877, n. 379 (serie 2ª), art. 1 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 - Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).
[2]Le rendite consolidate sono iscritte o al portatore o a persona determinata, salvo per il consolidato 4.50 per cento, il disposto del precedente art. 9.
[3]Le prime sono rappresentate da titoli al portatore, le seconde da titoli nominativi o misti.
[4]I titoli al portatore consistono in cartelle staccate da un registro a matrice. Ogni cartella ha una serie di cedole pel pagamento della rendita in rate semestrali.
[5]I titoli nominativi consistono in un certificato dell'iscrizione della rendita; i misti in un certificato della iscrizione della rendita, il quale ha una serie di cedole semestrali pagabili al portatore nel Regno.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva