Art. 11

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1957 al 18 aprile 1958. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, articoli 9 e 10 - Legge 29 aprile 1877, n. 379 (serie 2ª), art. 1 - Legge 12 giugno 1902, n. 166, art. 2 - Legge 29 giugno 1906, n. 262, art. 1).

[2]Le rendite consolidate sono iscritte o al portatore o a persona determinata, salvo per il consolidato 4.50 per cento, il disposto del precedente art. 9.

[3]Le prime sono rappresentate da titoli al portatore, le seconde da titoli nominativi o misti.

[4]I titoli al portatore consistono in cartelle staccate da un registro a matrice. Ogni cartella ha una serie di cedole pel pagamento della rendita in rate semestrali. 2

[5]I titoli nominativi consistono in un certificato dell'iscrizione della rendita; i misti in un certificato della iscrizione della rendita, il quale ha una serie di cedole semestrali pagabili al portatore nel Regno.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1957, n. 752

2

La L. 12 agosto 1957, n. 752 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che l'art. 11 (limitatamente alla prima parte del terzo comma) del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e' abrogato.

Testo vigente dal 14 settembre 1957 al 18 aprile 1958 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art11 · fonte su Normattiva