Art. 27
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[1](Legge 10 luglio 1861, n. 94, art. 20 - Legge 11 agosto 1870, numero 5784, alleg. D, art. 2 - Legge 29 aprile 1877, n. 3790 (serie 2ª), art. 2 - Legge 24 dicembre 1908, n. 750, articoli 2 e 3)
[2]Quando si tratti di rendite nominative o miste, il cui valore capitale non sia superiore a L. 2000, in luogo del titolo legale a possedere, quale e' richiesto dai precedenti articoli 25 e 26, e' ammessa la prova diretta della successione col deposito presso l'Amministrazione del Debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale di notorieta', nella forma che sara' stabilita dal regolamento.
[3]Agli effetti del presente articolo, il valore capitale sara' determinato moltiplicando per 25 l'ammontare netto della rendita.
[4]In ogni caso pero', quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del Debito pubblico non creda di potere essa risolvere, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata dagli articoli 25 e 26.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 22 gennaio 1917 · versione 0 su Normattiva