Art. 27

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[1]((Quando si tratti di rendite nominative o miste, il cui valore nominale non sia superiore a L. 5000, in luogo del titolo legale a possedere, quale e' richiesto dai precedenti articoli 25 e 26, e' ammessa la prova diretta della successione, col deposito presso l'Amministrazione del debito pubblico dell'atto di morte, del testamento, se esista, e di un atto giudiziale o notarile di notorieta', nella forma che sara' stabilita dal regolamento.

[2]In ogni caso pero', quando sull'operazione richiesta sorga un dubbio che l'Amministrazione del debito pubblico non creda di poter essa risolvere, dovra' il richiedente fornire la prova della successione nella forma indicata dagli articoli 25 e 26)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1917 al 14 settembre 1957 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-07-17;536~art27 · fonte su Normattiva