Art. 42
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957. Leggi il testo vigente →
[1]Le rendite nominative annotate di vincoli diversi da quello ipotecario sono rese libere:
[2]1° per consenso o rinunzia di chi vi abbia interesse;
[3]2° per deliberazione o per decreto dell'autorita' competente;
[4]3° per sentenza.
Testo vigente dal 5 agosto 1910 al 14 settembre 1957 · versione 0 su Normattiva