Art. 1 (Approvazione)
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Roma fra i Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e delle Finanze per conto dello Stato ed il senatore Erasmo Piaggio, direttore della Navigazione Generale Italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino) rappresentante il Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima, per la transazione amichevole di alcune controversie concernenti il cessato esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni gia' di pertinenza di quella ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico denominato «Asilo Garibaldi» in Tunisi.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 10 marzo 1904.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Tedesco. L. Luzzatti.
[11]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo vigente dal 21 marzo 1904
